Art. 1 
 
Contributo a fondo perduto in  favore  degli  operatori  economici  e
  proroga dei termini (( in materia di dichiarazione precompilata  ))
  IVA 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  economici  colpiti  ((
dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19  )),  e'  riconosciuto  un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di  partita
IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,  che  svolgono
attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. 
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non  spetta,  in
ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  ai  soggetti  che  hanno
attivato la  partita  IVA  dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, agli  enti  pubblici  di  cui  all'articolo  74  nonche'  ai
soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo  unico  delle  imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  3. Il contributo spetta  esclusivamente  ai  soggetti  titolari  di
reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo  unico  delle
imposte sui redditi  ((  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del 1986 )), nonche' ai soggetti con ricavi di  cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e  b),  ((  del  predetto  testo
unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma  1,  del  medesimo
testo unico, )) non superiori  a  10  milioni  di  euro  nel  secondo
periodo d'imposta antecedente (( a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore )) del presente decreto. 
  4.  Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 sia inferiore almeno del 30  per  cento  rispetto  all'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi  dell'anno  2019.  Al
fine  di  determinare  correttamente  i  predetti  importi,   si   fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di
beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato  la
partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza
dei requisiti di cui al presente comma. 
  5. L'ammontare del contributo a fondo  perduto  e'  determinato  in
misura pari all'importo  ottenuto  applicando  una  percentuale  alla
differenza  tra  l'ammontare  medio  mensile  del  fatturato  e   dei
corrispettivi  dell'anno  2020  e  l'ammontare  medio   mensile   del
fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue: 
    a) sessanta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  e  compensi
indicati al comma 3 non superiori a centomila euro; 
    b) cinquanta per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati  al  comma  3  superiori  a  centomila   euro   e   fino   a
quattrocentomila euro; 
    c) quaranta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila  euro  e  fino  a  1
milione di euro; 
    d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 
    e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi  indicati
al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. 
  Per i soggetti che hanno attivato la partita  IVA  dal  1°  gennaio
2019, ai fini della media di cui al primo periodo,  rilevano  i  mesi
successivi a quello di attivazione della partita IVA. 
  (( 5-bis.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1  non  puo'  essere
pignorato. )) 
  6. Fermo quanto  disposto  dal  comma  2,  per  tutti  i  soggetti,
compresi quelli che hanno attivato la  partita  IVA  dal  1°  gennaio
2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo  non  puo'
essere  superiore  a  centocinquantamila  euro  ed  e'  riconosciuto,
comunque, per un importo non inferiore a mille euro  per  le  persone
fisiche e a  duemila  euro  per  i  soggetti  diversi  dalle  persone
fisiche. 
  7. Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione della base  imponibile  delle  imposte  sui  redditi,  non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  e  non
concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446.  In  alternativa,  a
scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a  fondo  perduto
e' riconosciuto nella sua totalita' sotto forma di credito d'imposta,
da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  presentando  il
modello  F24  esclusivamente  tramite  i  servizi   telematici   resi
disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini  di  cui  al  secondo
periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31,  comma  1,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  8. Al fine di ottenere il contributo a fondo  perduto,  i  soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza
all'Agenzia delle entrate con  l'indicazione  della  sussistenza  dei
requisiti  definiti  dai  precedenti  commi.  L'istanza  puo'  essere
presentata,  per  conto  del  soggetto  interessato,  anche   da   un
intermediario di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  delegato  al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle  entrate.  L'istanza
deve essere presentata, a pena di decadenza,  entro  sessanta  giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per  la  presentazione
della stessa. (( Le modalita' di presentazione  ))  dell'istanza,  il
suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa  e
ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni  del
presente articolo  sono  definiti  con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate. 
  9. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020  n.
34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,
con riferimento alle  modalita'  di  erogazione  del  contributo,  al
regime sanzionatorio e alle attivita' di controllo. 
  10. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1)  ((  all'alinea,  ))  le  parole  «1°  gennaio  2021»   sono
sostituite con le seguenti «1° luglio 2021»; 
      2) la lettera c) e' soppressa; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «(( 1.1.)) A  partire
dalle  operazioni  IVA  effettuate  dal  1°  gennaio  2022,  in   via
sperimentale, oltre alle bozze dei  documenti  di  cui  al  comma  1,
lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  anche
la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.». 
  11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi  14-bis  e
14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. ((  All'articolo
59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «e per i comuni» sono  inserite  le  seguenti:
«con popolazione superiore a diecimila abitanti»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Il requisito del
numero di abitanti di cui al periodo precedente  non  si  applica  ai
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal
24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229». )) 
  12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  9,  valutati  in  11.150
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a  280  milioni  di  euro,
mediante utilizzo delle risorse rivenienti (( dall'abrogazione  delle
disposizioni )) di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni  di  euro,
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle  somme
trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
  13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14  a  17  si
applicano  alle  misure  di  agevolazione  contenute  nelle  seguenti
disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti
dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato»  e  3.12  «Aiuti  sotto
forma di sostegno a costi  fissi  non  coperti»  della  Comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  e  successive
modificazioni: 
    a) articoli 24, 25, 120,  129-bis  e  177  del  decreto-legge  19
maggio 2020 n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020 n. 77; 
    b)  articolo  28  del  decreto-legge  19  maggio  2020   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; 
    c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126; 
    d) (( articolo 78, comma 3, del decreto-legge )) 14  agosto  2020
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n.
126 limitatamente all'imposta municipale  propria  (IMU)  dovuta  per
l'anno 2021; 
    e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma  1,
del  decreto-legge  28  ottobre  2020   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
    f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6; 
    g) articolo 1, (( comma 599 )), della legge 30 dicembre 2020,  n.
178; 
    h) commi  da  1  a  9  del  presente  articolo  e  commi  5  e  6
dell'articolo 6 del presente decreto. 
  14. Gli aiuti di cui al comma  13  fruiti  alle  condizioni  e  nei
limiti  della  Sezione  3.1  della   suddetta   Comunicazione   della
Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna  impresa  con
altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. 
  15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13  che
intendono  avvalersi  anche  della  Sezione   3.12   della   suddetta
Comunicazione della Commissione europea rilevano le  condizioni  e  i
limiti previsti da tale Sezione. A tal  fine  le  imprese  presentano
un'apposita autodichiarazione  con  la  quale  attestano  l'esistenza
delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12. 
  16. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 13  a  15  ai  fini
della verifica, successivamente all'erogazione  del  contributo,  del
rispetto (( dei limiti e delle condizioni previsti ))  dalle  Sezioni
3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione  della  Commissione  europea.
Con il medesimo decreto (( sono definite le modalita' di monitoraggio
)) e controllo degli  aiuti  riconosciuti  ai  sensi  delle  predette
sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea. 
  17. Ai fini delle disposizioni di cui  ai  commi  da  13  a  16  si
applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE)
n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,  del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore  agricolo  e  del  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
  (( 17-bis. Le  disposizioni  dell'articolo  12,  comma  7-bis,  del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano,  con
le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014,  anche  per  l'anno  2021,  con  riferimento  ai
carichi affidati agli agenti della riscossione entro  il  31  ottobre
2020. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 74 e  162-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.
          917 (Testo unico delle imposte sui redditi): 
                «Articolo 74 (Stato  ed  enti  pubblici).  -  1.  Gli
          organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad
          ordinamento  autonomo,  anche  se  dotati  di  personalita'
          giuridica, i comuni, le unioni di comuni,  i  consorzi  tra
          enti locali, le associazioni e gli enti gestori di  demanio
          collettivo, le comunita' montane, le province e le  regioni
          non sono soggetti all'imposta. 
                2.   Non   costituiscono   esercizio   dell'attivita'
          commerciale: 
                  a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
          pubblici; 
                  b)   l'esercizio   di   attivita'    previdenziali,
          assistenziali  e  sanitarie  da  parte  di  enti   pubblici
          istituiti esclusivamente a tal fine,  comprese  le  aziende
          sanitarie   locali   nonche'   l'esercizio   di   attivita'
          previdenziali e assistenziali da parte di enti  privati  di
          previdenza obbligatoria.» 
                «Articolo 162-bis (Intermediari finanziari e societa'
          di partecipazione). - 1. Ai fini delle imposte sui  redditi
          e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di  cui
          al  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  si
          definiscono: 
                  a) intermediari finanziari: 
                    1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma  1,
          lettera c), del decreto legislativo 28  febbraio  2005,  n.
          38, e i soggetti con stabile organizzazione nel  territorio
          dello  Stato  aventi  le  medesime  caratteristiche;  2)  i
          confidi iscritti nell'elenco di  cui  all'articolo  112-bis
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;  3)  gli
          operatori del  microcredito  iscritti  nell'elenco  di  cui
          all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n. 385; 4)i soggetti che  esercitano  in  via  esclusiva  o
          prevalente l'attivita' di assunzione di  partecipazioni  in
          intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero
          1); 
                  b)  societa'  di  partecipazione   finanziaria:   i
          soggetti che  esercitano  in  via  esclusiva  o  prevalente
          l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari
          finanziari; 
                  c) societa' di  partecipazione  non  finanziaria  e
          assimilati: 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
          prevalente l'attivita' di assunzione di  partecipazioni  in
          soggetti  diversi  dagli  intermediari  finanziari;  2)   i
          soggetti che  svolgono  attivita'  non  nei  confronti  del
          pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del  regolamento
          emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione
          degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto
          legislativo   1°   settembre   1993,   n.   385,    nonche'
          dell'articolo 7-ter, comma 1-bis,  della  legge  30  aprile
          1999, n. 130. 
                2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
          di   attivita'   di   assunzione   di   partecipazioni   in
          intermediari finanziari sussiste, quando, in base  ai  dati
          del  bilancio  approvato  relativo   all'ultimo   esercizio
          chiuso, l'ammontare  complessivo  delle  partecipazioni  in
          detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
          intercorrenti con gli  stessi,  unitariamente  considerati,
          inclusi  gli  impegni  ad  erogare  fondi  e  le   garanzie
          rilasciate, sia  superiore  al  50  per  cento  del  totale
          dell'attivo patrimoniale, inclusi gli  impegni  ad  erogare
          fondi e le garanzie rilasciate. 
                3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
          di attivita' di assunzione di  partecipazioni  in  soggetti
          diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando,  in
          base ai dati del  bilancio  approvato  relativo  all'ultimo
          esercizio    chiuso,    l'ammontare    complessivo    delle
          partecipazioni  in  detti   soggetti   e   altri   elementi
          patrimoniali intercorrenti con  i  medesimi,  unitariamente
          considerati, sia superiore  al  50  per  cento  del  totale
          dell'attivo patrimoniale.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 32, 85, comma 1, e
          54,  comma  1  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917: 
                «Articolo 32  (Reddito  agrario).  -  1.  Il  reddito
          agrario  e'  costituito  dalla  parte  del  reddito   medio
          ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio  e
          al lavoro di organizzazione  impiegati,  nei  limiti  della
          potenzialita'  del  terreno,  nell'esercizio  di  attivita'
          agricole su di esso. 
                2.  Sono  considerate  attivita'  agricole:   a)   le
          attivita' dirette alla  coltivazione  del  terreno  e  alla
          silvicoltura;  b)  l'allevamento  di  animali  con  mangimi
          ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le  attivita'
          dirette alla produzione di vegetali tramite  l'utilizzo  di
          strutture  fisse  o  mobili,  anche  provvisorie,   se   la
          superficie adibita alla produzione non eccede il doppio  di
          quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;  c)
          le attivita' di cui al terzo comma dell' articolo 2135  del
          codice civile, dirette alla  manipolazione,  conservazione,
          trasformazione,   commercializzazione   e   valorizzazione,
          ancorche' non svolte  sul  terreno,  di  prodotti  ottenuti
          prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco  o
          dall'allevamento  di  animali,  con  riferimento  ai   beni
          individuati, ogni due anni e tenuto conto  dei  criteri  di
          cui al comma 1, con decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze su  proposta  del  Ministro  delle  politiche
          agricole e forestali. 3. Con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze, di concerto con  il  Ministro  dell'agricoltura  e
          delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale  il
          numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lett. b)
          del comma 2, tenuto conto  della  potenzialita'  produttiva
          dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti  a  seconda
          della specie allevata. 4. Non si considerano produttivi  di
          reddito agrario i terreni indicati nel  comma  2  dell'art.
          27.» 
                «Articolo 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi: 
                  a) i corrispettivi delle cessioni di beni  e  delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
                  b) i corrispettivi delle cessioni di materie  prime
          e sussidiarie, di semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione; 
                  c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
          di partecipazioni, anche non rappresentate  da  titoli,  al
          capitale di societa' ed enti di cui  all'articolo  73,  che
          non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse  da
          quelle cui si applica l'esenzione di cui  all'articolo  87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni  sono  nelle
          societa' o enti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera
          d), si applica il comma 2 dell'articolo 44; 
                  d) i  corrispettivi  delle  cessioni  di  strumenti
          finanziari similari alle azioni ai sensi  dell'articolo  44
          emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che  non
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  diversi   da
          quelli cui si applica l'esenzione di cui  all'articolo  87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa; 
                  e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
          di altri titoli in serie o di massa diversi  da  quelli  di
          cui alle lettere c) e d) precedenti che  non  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra  i
          beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
                  f)   le   indennita'   conseguite   a   titolo   di
          risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
          il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; 
                  g) i contributi in denaro, o il valore  normale  di
          quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi  denominazione
          in base a contratto; 
                  h) i contributi spettanti esclusivamente  in  conto
          esercizio a norma di legge. 
                  Omissis.» 
                «Articolo 54 (Determinazione del  reddito  di  lavoro
          autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
          e  professioni   e'   costituito   dalla   differenza   tra
          l'ammontare dei compensi in denaro o  in  natura  percepiti
          nel periodo d'imposta, anche sotto forma di  partecipazione
          agli utili, e quello  delle  spese  sostenute  nel  periodo
          stesso nell'esercizio dell'arte o della professione,  salvo
          quanto stabilito nei  successivi  commi.  I  compensi  sono
          computati  al  netto   dei   contributi   previdenziali   e
          assistenziali stabiliti dalla legge a carico  del  soggetto
          che li corrisponde. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 61, 109, comma  5,
          del citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986 n. 917: 
                «Articolo 61 (Interessi passivi). - 1. Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
                2. La parte di interessi passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15.» 
                «Articolo  109  (Norme  sui  componenti  del  reddito
          d'impresa). - 1.- 4. Omissis 
                5. Le spese e gli altri componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
                Omissis.» 
              - Il decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446
          recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'IRPEF   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale a tale imposta nonche' riordino della
          disciplina dei tributi locali» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale Repubblica Italiana del 23 dicembre 1997, n. 298. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (Norme di  semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
                «Articolo 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a) alle imposte sui redditi e  alle  ritenute  alla
          fonte  riscosse  mediante  versamento  diretto   ai   sensi
          dell'art. 3[, primo  comma,]  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'articolo 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis) 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'articolo 20. 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto legge
          30 settembre 1992, n. 394  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 e  del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo  31  della
          legge 28 febbraio 1986, n. 41, come  da  ultimo  modificato
          dall'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85. 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche. 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  esclusa  la
          facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
          provvedimento, della compensazione dei  crediti,  ai  sensi
          del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
          prescindere dalla tipologia  e  dall'importo  dei  crediti,
          anche  qualora  questi  ultimi  non  siano   maturati   con
          riferimento all'attivita' esercitata  con  la  partita  IVA
          oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
          la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 31  del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122: 
                «Articolo 31 (Preclusione alla  autocompensazione  in
          presenza di debito su ruoli definitivi). - 1.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei  crediti  di  cui
          all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241, relativi alle imposte  erariali,  e'  vietata
          fino a concorrenza dell'importo dei  debiti,  di  ammontare
          superiore a millecinquecento euro,  iscritti  a  ruolo  per
          imposte erariali e relativi accessori, e  per  i  quali  e'
          scaduto il termine di pagamento. In  caso  di  inosservanza
          del divieto di cui al  periodo  precedente  si  applica  la
          sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti  iscritti
          a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e  per  i
          quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
          dell'ammontare indebitamente compensato.  La  sanzione  non
          puo'   essere   applicata   fino   al   momento   in    cui
          sull'iscrizione a ruolo penda  contestazione  giudiziale  o
          amministrativa e non puo' essere comunque superiore  al  50
          per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
          di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo
          20 del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
          decorrono dal giorno successivo alla data della definizione
          della contestazione.  E'  comunque  ammesso  il  pagamento,
          anche parziale, delle somme iscritte a  ruolo  per  imposte
          erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei
          crediti relativi alle  stesse  imposte,  con  le  modalita'
          stabilite con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore
          del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
          misura eccedente l'importo del debito erariale  iscritto  a
          ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente  secondo  la
          disciplina e  i  controlli  previsti  dalle  singole  leggi
          d'imposta.  Nell'ambito  delle   attivita'   di   controllo
          dell'Agenzia delle entrate e della Guardia  di  finanza  e'
          assicurata  la  vigilanza   sull'osservanza   del   divieto
          previsto dal presente comma anche mediante specifici  piani
          operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le  disposizioni
          di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  non  operano  per  i
          ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34 della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
                «Articolo   34   (Disposizioni    in    materia    di
          compensazione e versamenti diretti). - 1. A  decorrere  dal
          1º gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta  e
          dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo  17  del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,   n.   241,   ovvero
          rimborsabili ai soggetti intestatari di conto  fiscale,  e'
          fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo
          conto delle esigenzedi bilancio, con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, il limite di cui al  periodo
          precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°  gennaio
          2010, fino a 700.000 euro. 
                2. Le domande di rimborso presentate al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
                3. All'articolo 3, secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h bis) le ritenute
          operate dagli enti pubblici di  cui  alle  tabelle  A  e  B
          allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720". 
                4. Se  le  ritenute  o  le  imposte  sostitutive  sui
          redditi  di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura
          finanziaria non sono state operate ovvero  non  sono  stati
          effettuati dai sostituti d'imposta o dagli  intermediari  i
          relativi versamenti nei termini ivi previsti, si  fa  luogo
          in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
          nella misura ridotta indicata nell'articolo  13,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472,  qualora  gli   stessi   sostituti   o   intermediari,
          anteriormente alla presentazione della dichiarazione  nella
          quale sono esposti i versamenti delle predette  ritenute  e
          imposte,  abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo
          dovuto, maggiorato  degli  interessi  legali.  La  presente
          disposizione si applica se la violazione non e' stata  gia'
          constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
          verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali  il
          sostituto d'imposta o l'intermediario hanno  avuto  formale
          conoscenza e sempre che il  pagamento  della  sanzione  sia
          contestuale al versamento dell'imposta. 
                5. All'articolo 37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi". 
                6. All'articolo 38, secondo comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi".» 
              - Si riporta il testo  del  comma  53  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
                «53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all'articolo  1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1°  gennaio
          2010.» 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322 (Regolamento recante  modalita'  per  la  presentazione
          delle dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.662): 
                «Articolo 3 (Modalita' di presentazione  ed  obblighi
          di conservazione delle dichiarazioni). - 1.-2. Omissis 
                3.   Ai   soli   fini   della   presentazione   delle
          dichiarazioni  in  via  telematica  mediante  il   servizio
          telematico  Entratel  si  considerano  soggetti  incaricati
          della trasmissione delle stesse: 
                  a)   gli   iscritti   negli   albi   dei    dottori
          commercialisti, dei ragionieri e dei periti  commerciali  e
          dei consulenti del lavoro; 
                  b) i soggetti iscritti alla data del  30  settembre
          1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere  di
          commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  la
          sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea  in
          giurisprudenza o in economia e commercio o  equipollenti  o
          diploma di ragioneria; 
                  c)  le  associazioni  sindacali  di  categoria  tra
          imprenditori indicate nell'articolo 32,  comma  1,  lettere
          a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241
          nonche'  quelle  che  associano  soggetti  appartenenti   a
          minoranze etnico-linguistiche; 
                  d) i centri di assistenza fiscale per le imprese  e
          per i lavoratori dipendenti e pensionati; 
                  e) gli altri incaricati individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
                Omissis» 
              - Si riporta il testo dal comma 9 al  14  dell'articolo
          25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  Sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Articolo 25 (Contributo a fondo perduto). -  1.-  8.
          Omissis 
                9.  L'istanza  di  cui  al  comma  8  contiene  anche
          l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche'  i
          soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano  nelle
          condizioni ostative di cui  all'articolo  67  del  medesimo
          decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
          tentativi  di  infiltrazioni  criminali,   con   protocollo
          d'intesa sottoscritto tra  il  Ministero  dell'interno,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e  l'Agenzia  delle
          entrate sono disciplinati i controlli di cui  al  libro  II
          del decreto legislativo n. 159 del  2011  anche  attraverso
          procedure   semplificate   ferma    restando,    ai    fini
          dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
          l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
          decreto legislativo n.  159  del  2011,  in  considerazione
          dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
          dai riscontri  di  cui  al  periodo  precedente  emerga  la
          sussistenza di  cause  ostative,  l'Agenzia  delle  entrate
          procede alle attivita' di recupero del contributo ai  sensi
          del  successivo  comma  12.   Colui   che   ha   rilasciato
          l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
          la reclusione da due anni a sei anni. In caso  di  avvenuta
          erogazione del contributo, si  applica  l'articolo  322-ter
          del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
          Guardia di finanza stipulano apposito  protocollo  volto  a
          regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
          dati e delle informazioni di cui al  comma  8,  nonche'  di
          quelli relativi ai  contributi  erogati,  per  le  autonome
          attivita'  di  polizia  economico-finanziaria  di  cui   al
          decreto legislativo n. 68 del 2001. 
                10. Le modalita' di  presentazione  dell'istanza,  il
          suo contenuto informativo, i termini di presentazione della
          stessa e  ogni  altro  elemento  necessario  all'attuazione
          delle disposizioni del presente articolo sono definiti  con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
                11.   Sulla   base   delle   informazioni   contenute
          nell'istanza di cui al  comma  8,  il  contributo  a  fondo
          perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate  mediante
          accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
          intestato  al  soggetto  beneficiario.  I  fondi  con   cui
          elargire i contributi sono accreditati  sulla  contabilita'
          speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778  "Fondi
          di  Bilancio".  L'Agenzia   delle   entrate   provvede   al
          monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma  8
          e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
          richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
                12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
          dichiarati si applicano gli  articoli  31  e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in  parte  non
          spettante, anche a seguito del  mancato  superamento  della
          verifica antimafia, l'Agenzia  delle  entrate  recupera  il
          contributo non spettante, irrogando le sanzioni  in  misura
          corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          applicando gli interessi dovuti ai sensi  dell'articolo  20
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
          1, commi da 421 a 423, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  27,
          comma 16, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di  cui
          all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. Per le controversie relative all'atto  di  recupero
          si  applicano  le   disposizioni   previste   dal   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
                13.  Qualora   successivamente   all'erogazione   del
          contributo, l'attivita'  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo
          cessi o le societa' e gli  altri  enti  percettori  cessino
          l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
          via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
          8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi  giustificativi
          del contributo spettante e  a  esibirli  a  richiesta  agli
          organi  istruttori  dell'amministrazione  finanziaria.   In
          questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui  al  comma
          12  e'  emanato  nei  confronti  del  soggetto   firmatario
          dell'istanza. 
                14. Nei casi di percezione del contributo in tutto  o
          in parte non spettante si applica  l'articolo  316-ter  del
          codice penale. 
                  Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n.127  (Trasmissione  telematica
          delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di  beni
          effettuate   attraverso   distributori    automatici,    in
          attuazione dell'articolo 9, comma 1, Lettere d) e g), della
          Legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
          legge: 
                «Articolo   4   (Semplificazioni   amministrative   e
          contabili). - 1. A partire dalle operazioni IVA  effettuate
          dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di  un
          programma di assistenza  on  line  basato  sui  dati  delle
          operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e  con  le
          comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui
          dati dei corrispettivi acquisiti  telematicamente  e  sugli
          ulteriori dati fiscali presenti nel  sistema  dell'Anagrafe
          tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di
          tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti  in
          Italia,  in  apposita  area  riservata  del  sito  internet
          dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: 
                  a) registri di  cui  agli  articoli  23  e  25  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633; 
                  b) liquidazione periodica dell'IVA; 
                  c) (soppressa) 
                1.1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1°
          gennaio 2022, in via sperimentale,  oltre  alle  bozze  dei
          documenti di cui al comma 1, lettere  a)  e  b),  l'Agenzia
          delle entrate mette a disposizione  anche  la  bozza  della
          dichiarazione annuale dell'IVA. 
                1-bis. 
                2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per  il
          tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega
          per l'utilizzo dei  servizi  di  fatturazione  elettronica,
          convalidano, nel  caso  in  cui  le  informazioni  proposte
          dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano
          nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti  di
          cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di  tenuta
          dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  fatta
          salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18,  comma
          2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600. L'obbligo di  tenuta  dei  registri  ai  fini
          dell'IVA permane per i soggetti che optano  per  la  tenuta
          dei registri secondo le modalita' di cui  all'articolo  18,
          comma 5, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600. 
                3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate  sono  emanate  le  disposizioni   necessarie   per
          l'attuazione del presente articolo. 
                3-bis. L'Agenzia delle entrate mette  a  disposizione
          dei contribuenti  residenti  o  stabiliti  una  piattaforma
          telematica dedicata alla compensazione di crediti e  debiti
          derivanti  da  transazioni  commerciali  tra   i   suddetti
          soggetti, ad  esclusione  delle  amministrazioni  pubbliche
          individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della  legge
          31  dicembre  2009,  n.  196,  e  risultanti   da   fatture
          elettroniche  emesse   ai   sensi   dell'articolo   1.   La
          compensazione effettuata  mediante  piattaforma  telematica
          produce     i     medesimi     effetti      dell'estinzione
          dell'obbligazione ai sensi della sezione III  del  capo  IV
          del titolo I del libro quarto del  codice  civile,  fino  a
          concorrenza dello stesso valore  e  a  condizione  che  per
          nessuna delle  parti  aderenti  siano  in  corso  procedure
          concorsuali o di  ristrutturazione  del  debito  omologate,
          ovvero piani attestati di risanamento  iscritti  presso  il
          registro delle imprese. Nei confronti del debito originario
          insoluto si applicano comunque le disposizioni  di  cui  al
          decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in  materia  di
          ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 59  del
          decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il
          sostegno e  il  rilancio  dell'economia),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Articolo  59  (Contributo  a   fondo   perduto   per
          attivita' economiche e commerciali nei centri  storici).  -
          1.  E'  riconosciuto  un  contributo  a  fondo  perduto  ai
          soggetti esercenti attivita' di impresa di vendita di  beni
          o servizi al pubblico, svolte nelle zone A  o  equipollenti
          dei comuni capoluogo di provincia o di citta' metropolitana
          e dei comuni ove sono situati santuari  religiosi  che,  in
          base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle
          amministrazioni pubbliche  competenti  per  la  raccolta  e
          l'elaborazione  di  dati  statistici,  abbiano   registrato
          presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: 
                  a) per i comuni capoluogo  di  provincia  e  per  i
          comuni con popolazione superiore a diecimila  abitanti  ove
          sono situati santuari religiosi, in numero almeno tre volte
          superiore a quello dei residenti negli  stessi  comuni.  Il
          requisito  del  numero  di  abitanti  di  cui  al   periodo
          precedente non  si  applica  ai  comuni  interessati  dagli
          eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,
          indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis  al  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229; 
                  b) per i comuni capoluogo di citta'  metropolitana,
          in numero pari o superiore a  quello  dei  residenti  negli
          stessi comuni.» 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   1-ter   del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
                «Articolo   1-ter    (Estensione    dell'applicazione
          dell'articolo 1 ad ulteriori attivita' economiche). - 1. Le
          disposizioni di cui all'articolo 1 si  applicano  anche  ai
          soggetti che, alla data  del  25  ottobre  2020,  hanno  la
          partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          abbiano dichiarato di svolgere  come  attivita'  prevalente
          una  di  quelle  riferite   ai   codici   ATECO   riportati
          nell'Allegato 4 al presente decreto. 
                2.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   articolo,
          valutati in 446 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e,  in
          termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni
          di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
          34.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 24, 25,  28,  120,
          129-bis e 177  del  decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34
          (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro  e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020: 
                «Articolo 24 (Disposizioni in materia  di  versamento
          dell'IRAP) - 1. Non  e'  dovuto  il  versamento  del  saldo
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  relativa
          al periodo di imposta in corso al 31 dicembre  2019,  fermo
          restando il versamento dell'acconto dovuto per il  medesimo
          periodo di imposta. Non e' altresi'  dovuto  il  versamento
          della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale  sulle
          attivita'  produttive  relativa  al  periodo   di   imposta
          successivo a quello in corso al  31  dicembre  2019,  nella
          misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero
          dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          2019, n. 157; l'importo  di  tale  versamento  e'  comunque
          escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per  lo
          stesso periodo d'imposta. 
                2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai  soggetti,
          diversi  da  quelli  che  determinano   il   valore   della
          produzione netta  secondo  gli  articoli  7  e  10-bis  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  nonche'  dai
          soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  con  ricavi  di
          cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso
          testo unico delle imposte sui redditi, o  compensi  di  cui
          all'articolo 54, comma 1,  del  medesimo  testo  unico  non
          superiori a 250  milioni  di  euro  nel  periodo  d'imposta
          precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
          del presente decreto-legge. 
                3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 final "Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
                4.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione di 448 milioni di euro  finalizzato  a  ristorare
          alle Regioni e alle Province  autonome  le  minori  entrate
          derivanti   dal    presente    articolo    non    destinate
          originariamente a finanziare il fondo sanitario  nazionale.
          Al riparto del fondo  di  cui  al  periodo  precedente  tra
          Regioni e Province autonome si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro
          30 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  legge  previa  intesa  in   sede   di   Conferenza
          Permanente per i rapporti tra lo Staro,  le  Regioni  e  le
          Province Autonome di Trento e Bolzano. 
                5. Agli oneri di cui al presente  articolo,  valutati
          in 3.952 milioni di euro per l'anno 2020,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 265.» 
                «Articolo 25 (Contributo a fondo perduto).  -  1.  Al
          fine  di  sostenere  i  soggetti   colpiti   dall'emergenza
          epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un contributo  a
          fondo perduto a favore  dei  soggetti  esercenti  attivita'
          d'impresa e  di  lavoro  autonomo  e  di  reddito  agrario,
          titolari di partita  IVA,  di  cui  al  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo
          unico delle imposte sui redditi. 
                2. Il contributo a fondo perduto di cui  al  comma  1
          non spetta, in ogni caso,  ai  soggetti  la  cui  attivita'
          risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza  di
          cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo  74,
          ai soggetti di cui all'articolo  162-bis  del  testo  unico
          delle imposte sui  redditi  e  ai  contribuenti  che  hanno
          diritto alla percezione  delle  indennita'  previste  dagli
          articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti
          iscritti  agli  enti  di  diritto  privato  di   previdenza
          obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno  1994,
          n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 
                3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di
          reddito agrario di cui all'articolo  32  del  citato  testo
          unico delle imposte sui redditi, nonche'  ai  soggetti  con
          ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere  a)  e  b),
          del medesimo testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  o
          compensi di cui all'articolo  54,  comma  1,  del  medesimo
          testo unico delle imposte sui redditi  non  superiori  a  5
          milioni di euro nel periodo d'imposta precedente  a  quello
          in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                4. Il contributo a fondo perduto spetta a  condizione
          che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del  mese
          di aprile 2020 sia inferiore ai  due  terzi  dell'ammontare
          del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile  2019.
          Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
          fa riferimento alla data di  effettuazione  dell'operazione
          di cessione di  beni  o  di  prestazione  dei  servizi.  Il
          predetto contributo spetta anche in assenza  dei  requisiti
          di cui al presente comma ai  soggetti  che  hanno  iniziato
          l'attivita' a  partire  dal  1°  gennaio  2019  nonche'  ai
          soggetti  che,  a  far  data  dall'insorgenza   dell'evento
          calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede  operativa
          nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i  cui
          stati di emergenza  erano  ancora  in  atto  alla  data  di
          dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. 
                5. L'ammontare del  contributo  a  fondo  perduto  e'
          determinato applicando una percentuale alla differenza  tra
          l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del  mese  di
          aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
          del mese di aprile 2019 come segue: 
                  a) venti per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi   indicati   al   comma   3   non   superiori    a
          quattrocentomila euro nel periodo  d'imposta  precedente  a
          quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
          decreto; 
                  b) quindici per cento per i soggetti con  ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori  a  quattrocentomila
          euro e fino a un milione  di  euro  nel  periodo  d'imposta
          precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
          del presente decreto; 
                  c) dieci per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o
          compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro
          e fino a cinque  milioni  di  euro  nel  periodo  d'imposta
          precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
          del presente decreto. 
                6. L'ammontare del  contributo  a  fondo  perduto  e'
          riconosciuto, comunque, ai soggetti  di  cui  al  comma  1,
          beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un
          importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
          a  duemila  euro  per  i  soggetti  diversi  dalle  persone
          fisiche. 
                7. Il contributo di  cui  al  presente  articolo  non
          concorre  alla  formazione  della  base  imponibile   delle
          imposte sui  redditi,  non  rileva  altresi'  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle  imposte  sui  redditi,  e  non  concorre  alla
          formazione del valore della produzione  netta,  di  cui  al
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
                8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto,
          i soggetti interessati presentano,  esclusivamente  in  via
          telematica,  una  istanza  all'Agenzia  delle  entrate  con
          l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti  dai
          precedenti commi. L'istanza  puo'  essere  presentata,  per
          conto del soggetto interessato, anche da  un  intermediario
          di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  delegato  al
          servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate  o
          ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza  deve
          essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio
          della  procedura  telematica  per  la  presentazione  della
          stessa, come definita con il  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10. 
                9.  L'istanza  di  cui  al  comma  8  contiene  anche
          l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche'  i
          soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2,  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano  nelle
          condizioni ostative di cui  all'articolo  67  del  medesimo
          decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
          tentativi  di  infiltrazioni  criminali,   con   protocollo
          d'intesa sottoscritto tra  il  Ministero  dell'interno,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze e  l'Agenzia  delle
          entrate sono disciplinati i controlli di cui  al  libro  II
          del decreto legislativo n. 159 del  2011  anche  attraverso
          procedure   semplificate   ferma    restando,    ai    fini
          dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
          l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
          decreto legislativo n.  159  del  2011,  in  considerazione
          dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
          dai riscontri  di  cui  al  periodo  precedente  emerga  la
          sussistenza di  cause  ostative,  l'Agenzia  delle  entrate
          procede alle attivita' di recupero del contributo ai  sensi
          del  successivo  comma  12.   Colui   che   ha   rilasciato
          l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
          la reclusione da due anni a sei anni. In caso  di  avvenuta
          erogazione del contributo, si  applica  l'articolo  322-ter
          del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
          Guardia di finanza stipulano apposito  protocollo  volto  a
          regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
          dati e delle informazioni di cui al  comma  8,  nonche'  di
          quelli relativi ai  contributi  erogati,  per  le  autonome
          attivita'  di  polizia  economico-finanziaria  di  cui   al
          decreto legislativo n. 68 del 2001. 
                10. Le modalita' di  presentazione  dell'istanza,  il
          suo contenuto informativo, i termini di presentazione della
          stessa e  ogni  altro  elemento  necessario  all'attuazione
          delle disposizioni del presente articolo sono definiti  con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
                11.   Sulla   base   delle   informazioni   contenute
          nell'istanza di cui al  comma  8,  il  contributo  a  fondo
          perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate  mediante
          accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
          intestato  al  soggetto  beneficiario.  I  fondi  con   cui
          elargire i contributi sono accreditati  sulla  contabilita'
          speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778  "Fondi
          di  Bilancio".  L'Agenzia   delle   entrate   provvede   al
          monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma  8
          e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
          richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
                12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
          dichiarati si applicano gli  articoli  31  e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in  parte  non
          spettante, anche a seguito del  mancato  superamento  della
          verifica antimafia, l'Agenzia  delle  entrate  recupera  il
          contributo non spettante, irrogando le sanzioni  in  misura
          corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
          del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
          applicando gli interessi dovuti ai sensi  dell'articolo  20
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
          1, commi da 421 a 423, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  27,
          comma 16, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di  cui
          all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. Per le controversie relative all'atto  di  recupero
          si  applicano  le   disposizioni   previste   dal   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
                13.  Qualora   successivamente   all'erogazione   del
          contributo, l'attivita'  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo
          cessi o le societa' e gli  altri  enti  percettori  cessino
          l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
          via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
          8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi  giustificativi
          del contributo spettante e  a  esibirli  a  richiesta  agli
          organi  istruttori  dell'amministrazione  finanziaria.   In
          questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui  al  comma
          12  e'  emanato  nei  confronti  del  soggetto   firmatario
          dell'istanza. 
                14. Nei casi di percezione del contributo in tutto  o
          in parte non spettante si applica  l'articolo  316-ter  del
          codice penale. 
                15. Agli oneri di cui al presente articolo,  valutati
          in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 265.» 
                «Articolo 28  (Credito  d'imposta  per  i  canoni  di
          locazione degli immobili a  uso  non  abitativo  e  affitto
          d'azienda). - 1. Al fine di contenere gli effetti  negativi
          derivanti  dalle  misure  di  prevenzione  e   contenimento
          connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   ai
          soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione,
          con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel
          periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, spetta  un  credito
          d'imposta nella misura  del  60  per  cento  dell'ammontare
          mensile  del  canone  di  locazione,  di   leasing   o   di
          concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
          svolgimento   dell'attivita'   industriale,    commerciale,
          artigianale,   agricola,   di   interesse    turistico    o
          all'esercizio abituale e  professionale  dell'attivita'  di
          lavoro autonomo. 
                2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di
          contratti di servizi a prestazioni complesse o  di  affitto
          d'azienda, comprensivi di almeno  un  immobile  a  uso  non
          abitativo   destinato   allo   svolgimento   dell'attivita'
          industriale,   commerciale,   artigianale,   agricola,   di
          interesse   turistico   o    all'esercizio    abituale    e
          professionale dell'attivita'  di  lavoro  autonomo,  spetta
          nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.  Per  le
          strutture   turistico-ricettive,   il   credito   d'imposta
          relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella  misura
          del 50  per  cento.  Qualora  in  relazione  alla  medesima
          struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti
          distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile  e  uno
          relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta
          per entrambi i contratti. 
                3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta
          alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche,  alle
          agenzie  di  viaggio  e  turismo   e   ai   tour   operator
          indipendentemente  dal  volume   di   ricavi   e   compensi
          registrato nel periodo d'imposta precedente. 
                3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di  commercio
          al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a  5  milioni
          di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in  corso
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  il
          credito  d'imposta  di  cui  ai  commi  1   e   2   spetta,
          rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per
          cento. 
                4. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  spetta
          anche agli enti non  commerciali,  compresi  gli  enti  del
          terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
          in relazione al  canone  di  locazione,  di  leasing  o  di
          concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
          svolgimento dell'attivita' istituzionale. 
                5. Il credito d'imposta di cui  ai  commi  1,  2,  3,
          3-bis e 4 e' commisurato all'importo  versato  nel  periodo
          d'imposta 2020 con  riferimento  a  ciascuno  dei  mesi  di
          marzo, aprile, maggio egiugno e per le strutture  turistico
          ricettive con attivita' solo stagionale con  riferimento  a
          ciascuno dei mesi di aprile,  maggio,giugno  e  luglio.  Ai
          soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito
          d'imposta  spetta  a  condizione  che  abbiano  subito  una
          diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel  mese  di
          riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto  allo
          stesso mese del  periodo  d'imposta  precedente.Il  credito
          d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di  cui  al
          periodo  precedente  ai   soggetti   che   hanno   iniziato
          l'attivita' a  partire  dal  1°  gennaio  2019  nonche'  ai
          soggetti  che,  a  far  data  dall'insorgenza   dell'evento
          calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede  operativa
          nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i  cui
          stati di emergenza  erano  ancora  in  atto  alla  data  di
          dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per  le
          imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour
          operator, il credito d'imposta spetta  fino  al  30  aprile
          2021, a condizione che abbiano subito una  diminuzione  del
          fatturato o  dei  corrispettivi  nel  mese  di  riferimento
          dell'anno 2021 di almeno il  50  per  cento  rispetto  allo
          stesso mese dell'anno 2019. 
                5-bis. In  caso  di  locazione,  il  conduttore  puo'
          cedere  il  credito  d'imposta  al  locatore,  previa   sua
          accettazione, in luogo del pagamento  della  corrispondente
          parte del canone. 
                6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e'
          utilizzabile nella dichiarazione dei  redditi  relativa  al
          periodo d'imposta di sostenimento  della  spesa  ovvero  in
          compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo  9  luglio  1997,   n.   241,   successivamente
          all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non
          concorre alla formazione del reddito ai fini delle  imposte
          sui  redditi  e  del  valore  della  produzione   ai   fini
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  non
          rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e  109,
          comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, salvo quanto  previsto  al  comma  5-bis  del
          presente articolo. 
                7. Al credito d'imposta di cui al  presente  articolo
          non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
          34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
                8. Il credito d'imposta di cui al  presente  articolo
          non  e'  cumulabile  con  il  credito  d'imposta   di   cui
          all'articolo 65 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute. 
                9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 final "Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
                10.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,
          valutati in 1.499 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 265.» 
                «Articolo 120 (Credito  d'imposta  per  l'adeguamento
          degli ambienti di lavoro). - 1. Al  fine  di  sostenere  ed
          incentivare l'adozione di misure legate alla necessita'  di
          adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai
          soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o  professione
          in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2, alle
          associazioni, alle fondazioni e agli  altri  enti  privati,
          compresi gli enti del Terzo  settore,  e'  riconosciuto  un
          credito d'imposta in misura pari  al  60  per  cento  delle
          spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in
          relazione agli interventi necessari per far  rispettare  le
          prescrizioni sanitarie e le misure di  contenimento  contro
          la diffusione  del  virus  COVID-19,  ivi  compresi  quelli
          edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,
          per la realizzazione di  spazi  medici,  ingressi  e  spazi
          comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza,  nonche'  in
          relazione agli investimenti in  attivita'  innovative,  ivi
          compresi quelli  necessari  ad  investimenti  di  carattere
          innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto  di  strumenti  e
          tecnologie  necessarie  allo   svolgimento   dell'attivita'
          lavorativa e  per  l'acquisto  di  apparecchiature  per  il
          controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 
                2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          cumulabile con altre agevolazioni per  le  medesime  spese,
          comunque nel limite dei costi sostenuti ed e'  utilizzabile
          dal  1°  gennaio  al  30  giugno  2021  esclusivamente   in
          compensazione,  ai  sensi  dell'articolo  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  Non  si  applicano  i
          limiti di cui all'articolo 1,  comma  53,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
          23 dicembre 2000, n. 388. 
                3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze,  possono  essere  individuati  le  ulteriori
          spese ammissibili o soggetti aventi  diritto  oltre  quelli
          indicati al comma 1, nel rispetto del limite  di  spesa  di
          cui al comma 6. 
                4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          entrate,  da  emanare  entro  30  giorni  dalla   data   di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto  legge,  sono  stabilite  le   modalita'   per   il
          monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai  fini
          di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196. 
                5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 final "Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
                6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          2 miliardi di euro,  si  provvede  ai  sensi  dell'articolo
          265.» 
                «Articolo 129-bis (Disposizioni in materia di imposte
          dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia). -  1.
          All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 573,  le  parole:  "alla  data  del  20
          ottobre 2019" sono  soppresse  e  la  parola:  "cinque"  e'
          sostituita dalla seguente: "dieci"; 
                  b) al comma 574,  le  parole:  "alla  data  del  20
          ottobre 2019" sono  soppresse  e  la  parola:  "cinque"  e'
          sostituita dalla seguente: "dieci"; 
                  c) al comma 575, la parola: "cinque" e'  sostituita
          dalla seguente: "dieci"; 
                  d) dopo il comma 576 e' inserito il seguente: 
                    "576-bis. In deroga al comma 576, per il  periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le  agevolazioni  di
          cui ai commi  573,  574  e  575  si  applicano  nel  limite
          dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale  limite
          e' di 120.000 euro per  ogni  impresa  attiva  nel  settore
          della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per  ogni
          impresa attiva nel settore  della  produzione  primaria  di
          prodotti agricoli"; 
                  e) il comma 577 e' sostituito dal seguente: 
                    "577. In vista del rilancio economico del  Comune
          di  Campione  d'Italia,   alle   imprese   che   effettuano
          investimenti nel territorio  del  medesimo  comune  facenti
          parte di un progetto di investimento iniziale come definito
          all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento  (UE)
          n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno  2014,  e'
          attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei
          costi individuati come ammissibili ai  sensi  dell'articolo
          14 del predetto regolamento (UE) n,  651/2014.  Il  credito
          d'imposta e' commisurato alla quota del  costo  complessivo
          dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto
          di investimento, di  30  milioni  di  euro  per  le  grandi
          imprese  nella  misura  del  25   per   cento   del   costo
          ammissibile, di 20 milioni di euro  per  le  medie  imprese
          nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di  6
          milioni di euro per le piccole imprese nella misura del  45
          per cento del costo ammissibile"; 
                  f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti: 
                    "577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31
          dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti
          di cui al comma 577 il credito d'imposta  e'  riconosciuto,
          in deroga alle disposizioni  del  medesimo  comma  577,  in
          misura pari ai costi sostenuti nel limite  dell'importo  di
          800.000 euro per ogni impresa. Tale limite  e'  di  120.000
          euro per ogni impresa attiva  nel  settore  della  pesca  e
          dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva
          nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 
                    577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi
          576-bis  e  577-bis  e'  subordinata   all'adozione   della
          decisione di  compatibilita'  da  parte  della  Commissione
          europea, ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  sulla  base
          della comunicazione C(2020) 1863 final  della  Commissione,
          del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure
          di aiuto di Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
          emergenza del COVID-19'". 
                2. Al  comma  632  dell'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, le parole: "comma 1" sono sostituite
          delle seguenti: "commi 1 e 2" e le parole: "come modificato
          dal comma 631 del presente articolo," sono soppresse. 
                3.   Il   gasolio   usato   come   combustibile   per
          riscaldamento  nel  territorio  del  Comune   di   Campione
          d'Italia e' sottoposto ad accisa con  l'applicazione  della
          corrispondente aliquota di cui all'allegato  I  annesso  al
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta  di  euro  201,5
          per mille litri di gasolio;  per  i  medesimi  consumi  non
          trovano  applicazione  le  disposizioni   in   materia   di
          riduzione del costo del  gasolio  di  cui  all'articolo  8,
          comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
          all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001,
          n. 356,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2,  comma  12,  della
          legge 22 dicembre 2008, n. 203. 
                4. L'energia elettrica consumata nel  territorio  del
          Comune di Campione d'Italia e' sottoposta ad accisa con  le
          aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate: 
                  a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per
          qualsiasi applicazione nelle abitazioni; 
                  b) euro 0,0005 per ogni kWh  di  energia  impiegata
          per qualsiasi uso in  locali  e  in  luoghi  diversi  dalle
          abitazioni. 
                5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4  e'
          subordinata  all'autorizzazione  del   Consiglio   prevista
          dall'articolo  19  della  direttiva   n.   2003/96/CE   del
          Consiglio, del 27 ottobre 2003;  le  medesime  disposizioni
          trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta
          autorizzazione e restano in vigore per  la  durata  di  sei
          anni. 
                6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
          articolo, pari a 55.000 euro per  l'anno  2020,  a  105.000
          euro per l'anno 2021, a 103.000 euro  per  l'anno  2022,  a
          105.000 euro per l'anno 2023, a  105.000  euro  per  l'anno
          2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025,  a  8.729.000  euro
          per l'anno 2026,  a  8.069.000  euro  per  l'anno  2027,  a
          8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno
          2029 e a  1.970.000  euro  per  l'anno  2030,  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
          presente decreto.» 
                «Articolo  177  (Esenzioni  dall'imposta   municipale
          propria-IMU   per   il   settore   turistico).-    1.    In
          considerazione   degli   effetti   connessi   all'emergenza
          sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non  e'  dovuta  la
          prima rata dell'imposta municipale  propria  (IMU)  di  cui
          all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27  dicembre
          2019, n. 160, relativa a: 
                  a)  immobili  adibiti   a   stabilimenti   balneari
          marittimi,  lacuali  e  fluviali,  nonche'  immobili  degli
          stabilimenti termali; 
                  b) immobili rientranti  nella  categoria  catastale
          D/2 e immobili degli agriturismo, dei  villaggi  turistici,
          degli ostelli della  gioventu',  dei  rifugi  di  montagna,
          delle colonie marine e  montane,  degli  affittacamere  per
          brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei
          bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione
          che  i  relativi  proprietari  siano  anche  gestori  delle
          attivita' ivi esercitate. 
                  b-bis)   immobili   rientranti   nella    categoria
          catastale D in uso da parte di imprese esercenti  attivita'
          di allestimenti  di  strutture  espositive  nell'ambito  di
          eventi fieristici o manifestazioni. 
                2. Per il ristoro ai comuni  a  fronte  delle  minori
          entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di
          previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con  una
          dotazione di 76,55 milioni di euro per  l'anno  2020.  Alla
          ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro
          dell'interno di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
                3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 final "Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
                4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          211,45 milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 265.» 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo  78
          del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (Misure urgenti per
          il sostegno e il rilancio dell'economia),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126: 
                «Articolo  78  (Esenzione   dall'imposta   municipale
          propria per i settori del turismo e dello spettacolo). - 1.
          In  considerazione  degli  effetti  connessi  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e'  dovuta
          la seconda rata dell'imposta municipale  propria  (IMU)  di
          cui all'articolo 1, commi da 738  a  783,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, relativa a: 
                a)   immobili   adibiti   a   stabilimenti   balneari
          marittimi,  lacuali  e  fluviali,  nonche'  immobili  degli
          stabilimenti termali; 
                b) immobili rientranti nella categoria catastale  D/2
          e relative  pertinenze,  immobili  degli  agriturismi,  dei
          villaggi turistici,  degli  ostelli  della  gioventu',  dei
          rifugi di montagna, delle colonie marine e  montane,  degli
          affittacamere   per   brevi   soggiorni,   delle   case   e
          appartamenti  per  vacanze,  dei  bed  &   breakfast,   dei
          residence e dei  campeggi,  a  condizione  che  i  relativi
          proprietari  siano  anche  gestori  delle   attivita'   ivi
          esercitate;  l'esenzione  per  le  pertinenze  di  immobili
          rientranti nella categoria catastale D/2 si  applica  anche
          relativamente alla prima rata di cui all'articolo  177  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
                c) immobili rientranti nella categoria catastale D in
          uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti
          di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici  o
          manifestazioni; 
                d) immobili rientranti nella categoria catastale  D/3
          destinati a spettacoli cinematografici, teatri e  sale  per
          concerti  e  spettacoli,  a  condizione  che   i   relativi
          proprietari  siano  anche  gestori  delle   attivita'   ivi
          esercitate; 
                e) immobili destinati a discoteche,  sale  da  ballo,
          night-club  e  simili,  a   condizione   che   i   relativi
          proprietari  siano  anche  gestori  delle   attivita'   ivi
          esercitate. 
                2.- Omissis" 
                3.  L'imposta  municipale  propria   (IMU)   di   cui
          all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160, non e' dovuta per gli anni 2021  e  2022  per
          gli immobili di cui al comma 1, lettera d). 
                Omissis» 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  1-bis,  1-ter,
          8,  8-bis,  9,  9-bis,   9-ter,   comma   1,   del   citato
          decreto-legge 28  ottobre  2020  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: 
                «Articolo 1 (Contributo a fondo perduto da  destinare
          agli operatori IVA dei settori economici interessati  dalle
          nuove misure restrittive).  -  Al  fine  di  sostenere  gli
          operatori dei settori economici  interessati  dalle  misure
          restrittive introdotte con il decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  del  24  ottobre  2020,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25  ottobre  2020,  per
          contenere  la  diffusione  dell'epidemia   "Covid-19",   e'
          riconosciuto un contributo a fondo  perduto  a  favore  dei
          soggetti che, alla data  del  25  ottobre  2020,  hanno  la
          partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972  n.  633,
          dichiarano di svolgere come  attivita'  prevalente  una  di
          quelle riferite ai codici ATECO riportati  nell'Allegato  1
          al presente decreto. Il contributo non spetta  ai  soggetti
          che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25  ottobre
          2020.» 
                «Articolo  1-bis(Contributo  a   fondo   perduto   da
          destinare  agli  operatori  IVA   dei   settori   economici
          interessati  dalle  nuove  misure  restrittive  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  3
          novembre 2020). - 1. Al fine di sostenere gli operatori dei
          settori  economici  interessati  dalle  misure  restrittive
          introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri del 3 novembre 2020 per  contenere  la  diffusione
          dell'epidemia da COVID-19, e' riconosciuto un contributo  a
          fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data  del  25
          ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva,  dichiarano,  ai
          sensi dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  di  svolgere  come
          attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO
          riportati nell'Allegato 2 al presente decreto  e  hanno  il
          domicilio fiscale  o  la  sede  operativa  nelle  aree  del
          territorio nazionale, caratterizzate  da  uno  scenario  di
          massima  gravita'  e  da  un  livello  di   rischio   alto,
          individuate  con  ordinanze  del  Ministro   della   salute
          adottate  ai  sensi  dell'articolo  3   del   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e
          dell'articolo 19-bis del presente  decreto.  Il  contributo
          non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA  a
          partire dal 25 ottobre 2020. 
                2. Con riferimento al contributo a fondo  perduto  di
          cui al comma 1, si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore  del  contributo
          e'  calcolato  in  relazione  alle  percentuali   riportate
          nell'Allegato 2. 
                3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   articolo,
          valutati  in  563  milioni  di  euro   per   l'anno   2020,
          conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute  del  4
          novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  276
          del 5 novembre 2020, si  provvede  ai  sensi  dell'articolo
          34.» 
                «Articolo   1-ter    (Estensione    dell'applicazione
          dell'articolo 1 ad ulteriori attivita' economiche). - 1. Le
          disposizioni di cui all'articolo 1 si  applicano  anche  ai
          soggetti che, alla data  del  25  ottobre  2020,  hanno  la
          partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,
          abbiano dichiarato di svolgere  come  attivita'  prevalente
          una  di  quelle  riferite   ai   codici   ATECO   riportati
          nell'Allegato 4 al presente decreto. 
                2.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   articolo,
          valutati in 446 milioni di  euro  per  l'anno  2020  e,  in
          termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni
          di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
          34.» 
                «Articolo  8  (Credito  d'imposta  per  i  canoni  di
          locazione degli immobili a  uso  non  abitativo  e  affitto
          d'azienda). - 1. Per le imprese operanti nei settori di cui
          ai codici  ATECO  riportati  nell'Allegato  1  al  presente
          decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e  compensi
          registrato nel periodo  d'imposta  precedente,  il  credito
          d'imposta per i canoni di locazione degli  immobili  a  uso
          non abitativo e affitto d'azienda di  cui  all'articolo  28
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  spetta
          altresi' con riferimento a ciascuno dei  mesi  di  ottobre,
          novembre e dicembre. 
                2.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni  di  cui   al   medesimo   articolo   28   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 final "Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
                4. Agli oneri di cui al presente  articolo,  valutati
          in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5  milioni
          di  euro  per  l'anno  2021  in  termini  di  fabbisogno  e
          indebitamento netto, si  provvede  ai  sensi  dell'articolo
          34.» 
                «Articolo 8-bis (Credito d'imposta per  i  canoni  di
          locazione degli immobili a  uso  non  abitativo  e  affitto
          d'azienda per le imprese  interessate  dalle  nuove  misure
          restrittive di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri del  3  novembre  2020).  -  1.  Alle  imprese
          operanti nei settori riferiti  ai  codici  ATECO  riportati
          nell'Allegato 2,  nonche'  alle  imprese  che  svolgono  le
          attivita' di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11  e  79.12  che
          hanno  la  sede  operativa  nelle   aree   del   territorio
          nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di   massima
          gravita' e da un livello di rischio alto,  individuate  con
          le ordinanze del Ministro della salute  adottate  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del
          presente decreto, spetta il credito d'imposta per i  canoni
          di locazione degli immobili a uso non abitativo  e  affitto
          d'azienda di cui all'articolo 8 del presente  decreto,  con
          riferimento a ciascuno dei  mesi  di  ottobre,  novembre  e
          dicembre 2020. 
                2.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   articolo,
          valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno  2020  e  78,1
          milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento
          netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del  Ministro
          della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai  sensi
          dell'articolo 34.» 
                «Articolo 9 (Cancellazione  della  seconda  rata  IMU
          concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si
          esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO  riportati
          nell'Allegato 1).  -  1.  Ferme  restando  le  disposizioni
          dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n.  126,   in   considerazione   degli   effetti   connessi
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno  2020,
          non e'  dovuta  la  seconda  rata  dell'imposta  municipale
          propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da  738  a  783,
          della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  concernente  gli
          immobili e le relative pertinenze in cui si  esercitano  le
          attivita' riferite ai codici ATECO riportati  nell'Allegato
          1  al  presente  decreto,  a  condizione  che  i   relativi
          proprietari  siano  anche  gestori  delle   attivita'   ivi
          esercitate. 
                2. Le disposizioni  del  comma  1  si  applicano  nel
          rispetto dei  limiti  e  delle  condizioni  previsti  dalla
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 final «Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
                3. Per il ristoro  ai  comuni  delle  minori  entrate
          derivanti dal comma 1, il Fondo di  cui  all'articolo  177,
          comma  2,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, e' incrementato di 112,7 milioni di euro per  l'anno
          2020. Alla ripartizione degli incrementi di  cui  al  primo
          periodo si provvede  con  i  decreti  di  cui  al  comma  5
          dell'articolo 78 del decreto-legge n.  104  del  2020,  che
          sono adottati entro  sessanta  giorni  a  far  data  dal  9
          novembre 2020. 
                4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3  pari  a  137
          milioni di euro  per  l'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 34.» 
                «Articolo 9-bis (Cancellazione della seconda rata IMU
          concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si
          esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO  riportati
          nell'Allegato 2).  -  1.  Ferme  restando  le  disposizioni
          dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
          n.  126,  e  dell'articolo  9  del  presente  decreto,   in
          considerazione   degli   effetti   connessi   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e'  dovuta
          la seconda rata dell'imposta municipale  propria  (IMU)  di
          cui all'articolo 1, commi da 738  a  783,  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il  16
          dicembre 2020,  concernente  gli  immobili  e  le  relative
          pertinenze in cui si esercitano le  attivita'  riferite  ai
          codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che  i
          relativi proprietari siano anche  gestori  delle  attivita'
          ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei  comuni
          delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno
          scenario di massima gravita' e da  un  livello  di  rischio
          alto, individuate, alla data  del  26  novembre  2020,  con
          ordinanze del  Ministro  della  salute  adottate  ai  sensi
          dell'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del
          presente decreto. 
                2. Per il ristoro  ai  comuni  delle  minori  entrate
          derivanti dal comma 1, il Fondo di  cui  all'articolo  177,
          comma  2,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, e' incrementato di 31,4 milioni di euro  per  l'anno
          2020. Alla ripartizione degli incrementi di  cui  al  primo
          periodo si provvede  con  i  decreti  di  cui  al  comma  5
          dell'articolo 78 del decreto-legge n.  104  del  2020,  che
          sono adottati entro  sessanta  giorni  a  far  data  dal  9
          novembre 2020. 
                3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          38,7  milioni  di  euro  per   l'anno   2020,   conseguenti
          all'ordinanza del Ministro  della  salute  del  4  novembre
          2020, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  276  del  5
          novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.» 
                «Articolo 9-ter (Individuazione dei  soggetti  esenti
          dal versamento dell'IMU  e  disposizioni  per  il  sostegno
          delle imprese di pubblico esercizio). - 1. Le  disposizioni
          di  cui  all'articolo  177,  comma  1,  lettera   b),   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio   2020,   n.   77,
          all'articolo 78,  comma  1,  lettere  b),  d)  ed  e),  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e  agli
          articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, del presente decreto
          si applicano ai soggetti  passivi  dell'imposta  municipale
          propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo
          1 della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  che  siano  anche
          gestori delle attivita' economiche indicate dalle  predette
          disposizioni. 
                Omissis» 
              - Si riporta il testo degli  articoli  2  e  2-bis  del
          decreto-legge   18   dicembre   2020,   n.172    (Ulteriori
          disposizioni urgenti per  fronteggiare  i  rischi  sanitari
          connessi alla diffusione  del  COVID-19),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6: 
                «Articolo 2 (Contributo a fondo perduto da  destinare
          all'attivita' dei servizi di ristorazione). - 1. Al fine di
          sostenere gli operatori dei settori  economici  interessati
          dalle   misure   restrittive   introdotte   dal    presente
          decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia  di
          COVID-19, e' riconosciuto un contributo  a  fondo  perduto,
          nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e
          di 190 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  a  favore  dei
          soggetti che, alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto,  hanno  la  partita  IVA  attiva   e,   ai   sensi
          dell'articolo  35  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano  di  svolgere
          come attivita' prevalente una di quelle riferite ai  codici
          ATECO riportati nella tabella di  cui  all'allegato  1  del
          presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti  che
          hanno attivato la partita IVA a  partire  dal  1°  dicembre
          2020. 
                2.   Il   contributo   a   fondo    perduto    spetta
          esclusivamente ai soggetti che hanno gia'  beneficiato  del
          contributo a fondo  perduto  di  cui  all'articolo  25  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  che  non
          abbiano restituito il predetto ristoro, ed  e'  corrisposto
          dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento  diretto
          sul conto corrente bancario o postale sul  quale  e'  stato
          erogato il precedente contributo. 
                3. L'ammontare del contributo e' pari  al  contributo
          gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n.
          34 del 2020. 
                4. In ogni caso, l'importo del contributo di  cui  al
          presente  articolo  non  puo'  essere  superiore   a   euro
          150.000,00. 
                5.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a  14,  del
          decreto-legge n. 34 del 2020. 
                6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 final «Quadro  temporaneo  per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19», e successive modifiche. 
                7. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  pari  a  455
          milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per
          l'anno  2021,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo  di  cui
          all'articolo  13-duodecies  del  decreto-legge  28  ottobre
          2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          dicembre 2020, n. 176. Ai  fini  dell'immediata  attuazione
          delle disposizioni recate dal presente comma, il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  ove   necessario,   puo'
          disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui
          regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di
          pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.» 
              «Articolo  2-bis  (Credito  d'imposta  per  canoni   di
          locazione).  -  1.  Al  comma  5   dell'articolo   28   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a condizione  che
          abbiano  subito  una  diminuzione  del  fatturato   o   dei
          corrispettivi nel mese di  riferimento  dell'anno  2021  di
          almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese  dell'anno
          2019".» 
              - Si riporta il testo del  comma  599  dell'articolo  1
          della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «599.  In  considerazione  degli   effetti   connessi
          all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, per l'anno  2021
          non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria
          di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160, relativa a: 
                  a)  immobili  adibiti   a   stabilimenti   balneari
          marittimi,  lacuali  e  fluviali,  nonche'  immobili  degli
          stabilimenti termali; 
                  b) immobili rientranti  nella  categoria  catastale
          D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi,  dei
          villaggi turistici,  degli  ostelli  della  gioventu',  dei
          rifugi di montagna, delle colonie marine e  montane,  degli
          affittacamere   per   brevi   soggiorni,   delle   case   e
          appartamenti  per  vacanze,  dei  bed  and  breakfast,  dei
          residence e dei  campeggi,  a  condizione  che  i  relativi
          soggetti passivi, come individuati dall'articolo  1,  comma
          743, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  siano  anche
          gestori delle attivita' ivi esercitate; 
                  c) immobili rientranti nella categoria catastale  D
          in  uso  da  parte  di  imprese  esercenti   attivita'   di
          allestimenti di strutture espositive nell'ambito di  eventi
          fieristici o manifestazioni; 
                  d) immobili destinati a discoteche, sale da  ballo,
          night club e simili, a condizione che i  relativi  soggetti
          passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche  gestori  delle
          attivita' ivi esercitate.» 
              - Il Regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»  e'  pubblicato
          nella GU L 352 del 24 dicembre 2013, pagg. 1-8. 
              - Il Regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione
          del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione   degli
          articoli  107  e  108  del   trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo e' pubblicato nella GU L 352 del 24 dicembre 2013. 
              - Il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del
          27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  della   pesca   e
          dell'acquacoltura e' pubblicato  nella  GU  L  190  del  28
          giugno 2014. 
              - Si riporta il testo del comma 7-bis dell'articolo  12
          del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio   2014,   n.   9
          (Interventi  urgenti  di  avvio  del  piano   «Destinazione
          Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del
          gas,  per  l'internazionalizzazione,  lo  sviluppo   e   la
          digitalizzazione  delle  imprese,  nonche'  misure  per  la
          realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015): 
                «Articolo 12 (Misure per  favorire  il  credito  alla
          piccola e media impresa). - 1. - 7. Omissis 
                7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono stabilite, nel rispetto  degli  equilibri  di
          finanza  pubblica,  le  modalita'  per  la   compensazione,
          nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore  delle
          imprese titolari di crediti non prescritti, certi,  liquidi
          ed esigibili, per somministrazione,  forniture,  appalti  e
          servizi, anche professionali, maturati nei confronti  della
          pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita'
          previste dai decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 22  maggio  2012  e  25  giugno  2012,  pubblicati,
          rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  n.  143  del  21
          giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2  luglio
          2012, qualora la somma iscritta a  ruolo  sia  inferiore  o
          pari al credito vantato. Con il decreto  di  cui  al  primo
          periodo sono individuati gli  aventi  diritto,  nonche'  le
          modalita' di trasmissione dei relativi  elenchi  all'agente
          della riscossione. 
                Omissis.»